PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di favorire il processo di umanizzazione della degenza ospedaliera e di migliorare la qualità della vita nel periodo di permanenza nelle strutture sanitarie pubbliche e private, è istituita la figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera e di comunità, di seguito denominato «animatore di corsia».
      2. La funzione dell'animatore di corsia è quella di enfatizzare in senso positivo le emozioni dei pazienti, organizzando attività culturali e ricreative con il coinvolgimento attivo dei degenti, a prescindere dalla loro età e dalla patologia di cui sono affetti.
      3. Ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività di cui al comma 2, può essere prevista la partecipazione dei familiari dei pazienti nonché delle persone che si recano in visita agli stessi.
      4. L'attività dell'animatore di corsia è autorizzata dalla direzione sanitaria e controllata dal personale sanitario della struttura ospedaliera; essa si svolge secondo protocolli elaborati dalla direzione ospedaliera e mirati a coordinare il tempo e le modalità delle attività ricreative con le esigenze connesse alla somministrazione delle terapie prescritte ai pazienti.

Art. 2.

      1. Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplinano, con proprie leggi, la figura professionale dell'animatore di corsia e ne favoriscono l'attività come ausilio psicologico nei confronti del paziente nonché come apporto complementare all'impegno professionale del personale medico e infermieristico.

 

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      2. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali relativi alle attività di formazione professionale, possono istituire, senza oneri per la finanza pubblica, appositi corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento per gli animatori di corsia. La qualifica professionale di animatore di corsia si consegue mediante il superamento degli esami finali dell'apposito corso di formazione istituito ai sensi del presente comma.